Nuovi limiti per la nomina dell’organo di controllo nelle SRL

Ti abbiamo già accennato che con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è stata ampliata la casistica in cui nelle srl vi è l’obbligo di nominare l’organo di controllo.

25 ottobre 2019 // Consulenza

Ti abbiamo già accennato in questo articolo che con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è stata ampliata la casistica in cui nelle srl vi è l’obbligo di nominare l’organo di controllo, era stata infatti prevista la riduzione dei limiti dell’attivo patrimoniale, dei ricavi e dei dipendenti.

Allora ti interesserà sapere che è stata da poco stabilita una nuova modifica che ha aumentato nuovamente questi limiti che erano considerati troppo restrittivi.

Attento! E’ stato però confermato l’obbligo di nominare l’organo di controllo nel caso in cui la srl sia tenuta a redigere il bilancio consolidato e/o controllare una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Ma che modifiche sono state fatte?

Rispetto alla prima modifica, ora sono stati raddoppiati i limiti per la nomina dell’organo di controllo/revisore.

Questo obbligo, adesso, è valido per quelle srl che hanno superato per due esercizi consecutivi, almeno uno di questi limiti:

E se tu, basandoti sulla prima modifica, avessi già nominato l’organo di controllo, ma ti accorgessi ora che alla luce delle nuove introduzioni non fosse più necessario? Niente paura! Puoi procedere tranquillamente alla revoca dell’organo di controllo o, in alternativa, l’organo di controllo appena nominato può valutare la possibilità di “abbandonare” l’incarico presentando le proprie dimissioni agli amministratori.