Sospensione dei termini per alcuni accertamenti fiscali

L’ormai noto Decreto #CuraItalia parla anche della sospensione dei termini per la riscossione di tributi da parte dell’Agenzia delle Entrate e della sospensione dei termini processuali.

30 marzo 2020 // Consulenza, Speciale COVID-19

L’ormai noto Decreto #CuraItalia parla anche della sospensione dei termini per la riscossione di tributi da parte dell’Agenzia delle Entrate e della sospensione dei termini processuali.

La stessa Agenzia delle Entrate ha dato dei chiarimenti a riguardo.

Termini di pagamento per gli importi dovuti a seguito di avvisi di accertamento esecutivi:

˃ Sospeso il termine di pagamento e il conteggio dei 60 giorni ripartirà (da dove lasciato) il 16 Aprile.

Facciamo un esempio: Se hai ricevuto un accertamento in data 01 Febbraio, il tuo termine per presentare ricorso sarà il 31 Marzo. Al 9 Marzo saranno passati 38 giorni, vuol dire che hai a disposizione ancora 22 giorni. Dal momento che ora è tutto fermo, riprenderai a contare i 22 giorni a partire dal 16 Aprile.

˃ il termine di pagamento (hai sempre a disposizione 60 giorni, a meno che sull’avviso non siano indicati altri termini) inizierà a decorrere dal 16 Aprile.

Termini di accertamento con adesione:

In caso di accertamenti con adesione notificati tra il 9 Marzo e il 15 Aprile.

˃ I termini di 60 e 90 giorni inizieranno a essere conteggiati dal 16 Aprile.

In caso di accertamenti con adesione notificati prima del 9 Marzo.

Data la situazione di epidemia nella quale ci troviamo e quindi l’impossibilità di recarci fisicamente presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, è possibile gestire le adesioni attraverso PEC, telefono, videoconferenza per gestire il contraddittorio; è possibile inoltre utilizzare la firma digitale per sottoscrivere atti e verbali.

Attenzione!!! Il normale termine di 20 giorni per effettuare i versamenti che certificano l’accertamento con adesione non sono sospesi!