COVID-19: sostegno al settore turistico
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COVID-19: sostegno al settore turistico

COVID-19: sostegno al settore turistico

18 marzo 2020 // Consulenza, Speciale COVID-19


Uno dei tanti settori che sta subendo gravi conseguenze a causa dell’emergenza COVID-19 è il settore turistico-ricettivo. Anche in questo caso sono stati presi dei provvedimenti economici; vediamo di cosa si tratta.

Gli aiuti sono pensati per le imprese turistico-ricettive, le agenzie viaggi e i tour operator che hanno domicilio fiscale, sede legale e/o operativa sul territorio italiano; ma quali sono concretamente gli aiuti che si intende dare?

Dal 2 Aprile al 30 Aprile sono sospesi:

  • I versamenti delle ritenute alla fonte;
  • Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, e i premi dell’assicurazione obbligatoria.

Come in altri casi, questi versamenti dovranno essere saldati, senza applicazione di interesse, entro il 31 Maggio.

Sono state introdotte delle soluzioni anche per i rimborsi dei corrispettivi versati per la programmazione di viaggi o soggiorni. Cosa prevedono?

  • il rimborso del prezzo pagato per il titolo di viaggio acquistato (il biglietto) che avreste dovuto utilizzare nel periodo di emergenza causata dal COVID-19 oppure per il periodo in cui resterà in vigore il provvedimento limitativo della libera circolazione;
  • l'emissione di voucher pari alla somma rimborsabile e utilizzabili entro un anno dal rilascio.

Chi ne ha diritto?

  • chi è sottoposto ai provvedimenti che limitano la libera circolazione (quarantena, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ricovero, divieto di allontanamento);
  • chi ha programmato viaggi, soggiorni, partecipazioni a concorsi o eventi nelle aree interessate dal contagio;
  • i titolari di biglietto che non possano partire o raggiungere la loro destinazione a causa della situazione dell’attuale situazione d’emergenza.

Se invece abbiamo acquistato dei veri e proprio pacchetti turistici?

In tal caso abbiamo diritto di recesso dal contratto, senza però le normali spese di recesso, più il diritto al rimborso. L’operatore turistico può procedere al rimborso in tre modi:

  • offrire al proprio cliente un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente;
  • rimborsare integralmente, senza ulteriori spese e indennizzi;
  • emettere un voucher pari al rimborso, da utilizzare entro un anno.

Procedendo all’annullamento di un pacchetto di viaggio, le parti in gioco non si limitano al cliente e all’operatore turistico, ma sono coinvolte anche per esempio compagnie aeree, marittime etc.; queste ultime dovranno rimborsare il titolo di viaggio acquistato (il biglietto) all’organizzatore del pacchetto, oppure emettere un voucher di uguale importo e utilizzabile entro un anno.

Le stesse disposizioni valgono per le gite scolastiche dagli istituti appartenenti al sistema nazionale d’istruzione. Le scuole infatti hanno diritto al rimborso del prezzo versato, comprese caparre e anticipi (in questo modo la scuola potrà restituire alle famiglie quanto versato), oppure ricevere un voucher sempre utilizzabile entro un anno.

Non finisce qui. Sono stati presi anche altri è provvedimenti per i lavoratori del settore turistico.

Per i lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che, tra il 1° Gennaio e la data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia, sono rimasti involontariamente senza lavoro, e che al momento non hanno in corso rapporti di lavoro, è prevista un’indennità di 600 euro per il mese di Marzo. È necessario presentare domanda all’INPS che erogherà poi l’indennità.

In ultimo, per le Pmi che intendessero investire nel settore turistico-immobiliare, c’è la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo Garanzia PMI con altre forme di garanzia per un importo superiore ai 500 mila euro.

Seguici per altri approfondimenti!


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